COME È STATA SVENDUTA LA GESTIONE DEL SUPERGA, L’UNICO STADIO COMUNALE DELLA NOSTRA CITTÀ

PICCOLA CRONOSTORIA DI UNA PROCEDURA DALLE MILLE OMBRE DI CUI OCCORRE CHIEDERE CONTO A CHI L’HA CONSENTITA.

La gestione del campo sportivo comunale “Superga” di Mercato S.Severino è stata affidata ad un soggetto privato in conseguenza di un AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE pubblicato nell’aprile del 2016.

Parteciparono alla manifestazione di interesse l’Associazione sportiva dilettantistica USD CAVESE 1919 con sede in Cava de’ Tirreni alla Via Vittorio Veneto 11 e la società sportiva dilettantistica ASD PANDOLA 2010 con sede in Mercato S.Severino alla Via delle Puglie 1/12.

Con Determina n. 397 del 20.07.2016 il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzione, in base ai verbali di esame delle proposte pervenute, aggiudicò provvisoriamente all’Associazione sportiva dilettantistica USD CAVESE 1919 il servizio di gestione del campo sportivo comunale “Superga” per sei anni al canone mensile offerto di € 1.855,00 (allegato 1).

Con Determina n. 402 del 08.08.2016 sempre lo stesso Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzione approvò lo schema di convenzione successivamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’Associazione sportiva dilettantistica USD CAVESE 1919, signor DOMENICO CAMPITIELLO, nato a Pagani il 16.01.1963 ed ivi residente alla Via Guerritore n. 13. (allegato 2)

Dalla lettura della Convenzione sottoscritta dal Comune e dal Legale rappresentante dell’Associazione dilettantistica USD CAVESE 1919 emerge un fatto nuovo, incredibilmente omesso in tutti gli atti approvati e propedeutici alla procedura di affidamento della gestione.

Infatti, all’art. 2 della Convenzione – “Prestazioni ed obblighi” – si legge che l’Associazione sportiva dilettantistica UDS CAVESE 1919 si impegna a svolgere, oltre alle normali attività gestionali ordinarie e alle procedure finalizzate alla fruizione del campo sportivo da parte di altre Associazioni ed utenti dietro corresponsione di una tariffa da stabilire, anche l’esecuzione di interventi di miglioramento dell’impianto come da computo metrico predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale”.

In altri termini, la prestazione richiesta e accettata dall’Associazione sportiva dilettantistica USD CAVESE 1919 non risultò più essere quella della normale gestione per la quale l’Associazione aveva offerto un canone mensile più alto rispetto a quello posto a base dell’avviso della manifestazione di interesse, ma l’ESECUZIONE DI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DA EFFETTUARSI SULL’IMPIANTO dei quali non vi è menzione degli atti ufficiali della manifestazione di interesse.

All’art. 3 “Corrispettivo” si rileva che la somma occorrente per questi LAVORI PUBBLICI AFFIDATI SENZA GARA AD UN’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, risultava pari a € 130.770,60 comprensivi di IVA al 22%.

Avendo l’Associazione sportiva dilettantistica USD CAVESE 1919 offerto una somma complessiva di € 133.560,00 (pari a € 1.855,00 quale canone mensile per la gestione per 72 mensilità – sei anni di gestione), il Comune stabilì di accontentarsi di ricevere a compensazione una somma di € 2.789,40 quale importo residuo della differenza tra € 133.560,00 (offerta dell’Associazione sportiva dilettantistica USD CAVESE 1919) e € 130.770,60 (somma occorrente per i lavori edili ed impiantistici da realizzarsi).

All’art. 4 – “Durata” – della Convenzione fu stabilito che la Convenzione “NON E’ CEDIBILE” escludendo anche ogni forma di tacito rinnovo.

La procedura attuata dal Comune consente di formulare un primo rilievo.

E’ conforme alla legge l’affidamento dell’esecuzione di lavori edili ed impiantistici, riguardanti una struttura pubblica, ad un’Associazione sportiva dilettantistica mascherando l’affidamento con una manifestazione di interesse pubblica finalizzata ad individuare un normale soggetto gestore della struttura sportiva comunale eludendo le norme in materia di appalti pubblici stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.?

Il secondo rilievo scaturisce da una un’altra incredibile circostanza di seguito illustrata.

Nonostante l’art. 4 – “Durata” – della Convenzione prevedesse espressamente e chiaramente la NON CEDIBILITA’ della stessa, a distanza di un anno dalla data di sottoscrizione della Convenzione sopra richiamata, sempre il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzione, con Determina n. 781 del 21.12.2017 prese atto dell’avvenuta CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA da parte dell’Associazione sportiva dilettantistica USD CAVESE 1919 a favore di una società denominata “DOCA SPORTS srl”, stabilì che la nuova società era di fatto subentrata nel contratto in corso con il Comune di Mercato S.Severino per la gestione del campo sportivo “Superga” e approvò il nuovo schema di contratto con la società DOCA SPORTS srl avente sede legale a Pagani alla via Andrea Tortora n. 89 sottoscrivendo la nuova Convenzione con il legale rappresentante della società DOCA SPORTS srl e cioè con il signor… DOMENICO CAMPITIELLO, nato a Pagani il 16.01.1963 ed ivi residente alla via Guerritore n. 13. (allegato3)

In altri termini, il signor Domenico Campitiello, nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione sportiva dilettantistica USD CAVESE 1919 ha ceduto il “ramo di azienda” dell’Associazione sportiva dilettantistica al legale rappresentante della società “acquirente”, la DOCA SPORTS srl nella persona del legale rappresentante di quest’ultima e cioè SE STESSO!

Quando il “ramo di azienda” della USD CAVESE 1919 è stato “ceduto” alla DOCA SPORTS srl i lavori all’impianto sportivo non erano ancora stati completati.

Infatti, con Determinazione n. 545 del 29.10.2018, il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici prese atto che “nell’ambito degli interventi a carico della DOCA SPORTS srl previsti nel computo metrico (non si comprende quale computo metrico!) allegato al contratto, in corso d’opera, si sono riscontrate le seguenti criticità impreviste ed imprevedibili che sono state necessarie alle variazioni dei lavori”. (allegato 4)

La descrizione dei lavori da effettuare in variante del progetto iniziale redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale evidenziano chiaramente che del progetto originario in sostanza non era stato realizzato sostanzialmente NULLA nonostante fossero trascorsi DUE ANNI dall’affidamento della gestione alla USD CAVESE 1919 e UN ANNO dal subentro della DOCA SPORTS srl.

Allo stato attuale non è possibile sapere con certezza se i lavori sono stati effettivamente realizzati, se sono stati controllati e validati dal Comune, se sono mai state stabilite le tariffe per l’utilizzo della struttura sportiva in modo da garantire la fruizione ad altre Associazioni e utenti, se sono mai stati attivati i controlli sull’applicazione delle tariffe e sugli introiti da parte del gestore DOCA SPORTS srl.

 

Gli interrogativi che scaturiscono dai fatti fin qui descritti sono:

  1. può un’Associazione sportiva dilettantistica quale era la USD CAVESE 1919 essere considerata una azienda della quale cedere un “ramo”?
  2. può il Comune accettare come conforme alle vigenti normative una cessione di un “ramo di azienda” di un soggetto a sé stesso attraverso la costituzione non di una nuova associazione sportiva dilettantistica (come previsto nell’avviso della manifestazione di interesse), ma di una nuova società dotata di personalità giuridica essendo una società a responsabilità limitata?
  3. può il Comune accettare la “cessione” quando la stessa era vietata dall’art. 4 della Convenzione originaria favorendo in tal modo il signor Domenico Campitiello?
  4. può il Comune affidare ad un’Associazione Sportiva Dilettantistica l’esecuzione di lavori edili ed impiantistici riguardanti una struttura pubblica mascherando l’affidamento con una manifestazione di interesse pubblica finalizzata ad individuare un normale soggetto gestore della struttura sportiva comunale eludendo le norme in materia di appalti pubblici stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.?

Abbiamo chiesto alle competenti Autorità di aiutarci ad avere le risposte facendo luce sulla vicenda.

Recentemente l’Autorità Nazionale Anti Corruzione si è pronunciata su di un caso simile (allegato 5).

Intanto, la nostra Comunità è stata espropriata della gestione libera e autonoma dell’unico stadio pubblico ed è stato ulteriormente colpito il già debole diritto allo sport dei nostri giovani.

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